Art. 13.
(Ordinamento didattico).

      1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno biennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca, contenuti culturali ed artistici, orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì, distinti diplomi di laurea, in discipline coreutiche, al termine di

 

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corsi di durata almeno quadriennale ar- ticolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Per coloro che sono già in possesso del diploma di laurea in discipline coreutiche, è previsto un esame di Stato abilitante all'insegnamento, dal quale sono esonerati coloro che hanno conseguito la laurea in discipline didattiche coreutiche.
      2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal Consiglio universitario nazionale ai sensi delle predette disposizioni.
      3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato, di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
      4. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale per l'ammissione all'esame di abilitazione ai fini dell'esercizio della professione di insegnante di discipline didattiche coreutiche e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
      5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'istruzione e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 1.
 

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